STATUTO APPROVATO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DI JESOLO DEL 13/05/2011
- DENOMINAZIONE
ART.1 – E’ costituita un’Associazione tra Urologi e cultori delle discipline urologiche denominata “Ur.O.P.” – Urologi Ospedalità Gestione Privata.
- SEDE
ART.2 – L’Associazione ha sede in Acireale, Via Kennedy n. 53. Il Consiglio Esecutivo potrà istituire Uffici di segreteria e/o sedi operative in qualsiasi località, purché situate in Italia.
- DURATA
ART.3 – La durata dell’Associazione è illimitata.
- SCOPO
ART.4 – L’Associazione ha per scopo la formazione delle figure professionali afferenti alle scienze urologiche. L’Associazione, al fine di perseguire il proprio scopo sociale, si propone di organizzare Convegni, Corsi, Congressi, pubblicazioni e scambi culturali nonché promuovere indagini, studi scientifici e la diffusione dell’urologia attraverso tutti i possibili mezzi di comunicazione, e di curare i rapporti con le altre Associazioni Scientifiche, con gli Organi Professionali e le Istituzioni in genere.
ART.5 – L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica.
L’Associazione potrà inoltre federarsi con altre Associazioni che abbiano finalità analoghe.
- SOCI
ART.6 – I soci possono essere:
Soci ordinari
Soci onorari
Soci sostenitori.
ART.7 – Possono far parte dell’Associazione con la qualifica di Socio ordinario gli Specialisti in Urologia, anche ambulatoriali e i medici operanti in strutture assistenziali urologiche private o a gestione privata. Le domande di ammissione all’Associazione in qualità di Socio ordinario devono essere presentate al Consiglio Esecutivo che, dopo la valutazione, le sottoporrà all’approvazione, a maggioranza dei presenti con diritto di voto, dell’Assemblea dei Soci.
ART.8 – Sono Soci onorari coloro che si sono resi meritevoli nel campo delle scienze urologiche o si sono particolarmente adoperati per il perseguimento dei fini dell’Associazione. L’Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei presenti con diritto di voto l’attribuzione della qualifica di Socio onorario su proposta del Consiglio Esecutivo.
I Soci onorari hanno gli stessi diritti dei soci ordinari e sono esonerati dal pagamento della quota associativa.
ART.9 – Sono Soci sostenitori:
I Medici specialisti in Urologia che non lavorano in strutture assistenziali urologiche private o a gestione privata;
I Medici non specialisti in Urologia e gli studiosi italiani o stranieri e/o i cultori della materia che abbiano dimostrato un particolare interesse per l’Urologia a gestione privata;
I Medici specializzandi in Urologia
Le domande di ammissione all’Associazione in qualità di Socio sostenitore devono essere presentate al Consiglio Esecutivo che, dopo la valutazione, le sottoporrà all’approvazione, a maggioranza dei presenti con diritto di voto, dell’Assemblea dei Soci.
I Soci sostenitori non hanno diritto al voto e non possono far parte né degli organi direttivi né dei Comitati. Essi si impegnano a sostenere l’Associazione pagando una quota annuale pari almeno al 50% della quota stabilita per i Soci ordinari.
ART.10 – L’ammissione dei Soci ordinari ed onorari è rimessa al giudizio insindacabile dell’Assemblea, che delibererà in proposito a maggioranza dei presenti con diritto di voto. I Soci ordinari e onorari partecipano di diritto alle manifestazioni associazionali, hanno diritto di voto e di parola nelle assemblee, possono far parte degli organi dell’Associazione, possono proporre nuovi Soci.
I Soci sono tenuti a non svolgere attività che siano in contrasto con gli interessi dell’Associazione e si impegnano ad una mutua assistenza, culturale e professionale al fine di una crescita qualitativa, scientifica ed assistenziale mirata allo sviluppo dell’Associazione ed al miglioramento della assistenza al paziente
ART.11 – La qualità di Socio si perde per dimissioni o decadenza.
Il Socio decade di diritto nel caso in cui non abbia versato la quota associativa dopo due solleciti del Tesoriere oppure perda i requisiti per i quali è stato ammesso.
Un Socio decaduto per morosità può richiedere una nuova iscrizione all’Associazione solo dopo aver saldato le morosità pendenti e seguendo la prassi di ammissione prevista per i nuovi Soci.
Il Collegio dei Probiviri potrà deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, l’esclusione dall’Associazione del socio che abbia offeso o danneggiato l’immagine ovvero materialmente l’Associazione e/o i suoi Organi.
- QUOTE
ART.12 – La quota annua di iscrizione è deliberata di anno in anno dal Consiglio Esecutivo. Il versamento dovrà essere effettuato dai Soci a mani del Tesoriere, o all’Istituto di Credito indicato dal Consiglio Esecutivo, entro un mese dal ricevimento della comunicazione. Gli Specializzandi sono esonerati dal pagamento della quota. Il Consiglio Esecutivo, in particolari circostanze, può decidere di esonerare temporaneamente dal pagamento della quota anche altri Soci.
PATRIMONIO
ART.13 – Le entrate dell’Associazione sono costituite:
dalle quote versate annualmente dai Soci, secondo quanto stabilito dal Consiglio Esecutivo;
dai contributi versati volontariamente dai Soci o da terzi (sia persone fisiche, sia Società o altri Enti Pubblici e Privati);
da lasciti, legati, donazioni o eredità da chiunque voglia aiutare finanziariamente l’Associazione.
ART.14 – I Beni, gli utili, gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale dovranno essere reimpiegati per lo scopo dell’Associazione. Se ne fa assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione stessa non siano imposte per legge.
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART.15 – Sono Organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Esecutivo;
il Consiglio Direttivo;
il Consiglio dei Garanti;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche non sono remunerate.
- L’ASSEMBLEA DEI SOCI
ART.16 – L’Assemblea ordinaria e/o straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente, mediante avviso da inviarsi almeno un mese prima della data fissata per la riunione, al domicilio di ciascun Socio in regola con il pagamento delle quote sociali, con lettera raccomandata oppure tramite
posta elettronica.
Ogni Socio in regola con le quote sociali ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.
L’Assemblea straordinaria può essere richiesta da almeno i 2/3 dei Soci e/o dalla maggioranza del Consiglio Esecutivo
La richiesta deve essere inoltrata per iscritto al Presidente che, dopo aver consultato il Consiglio Esecutivo, convocherà i Soci, a mezzo fax o posta elettronica, dai 15 ai 30 gg. dal ricevimento della richiesta.
L’Assemblea ordinaria e/o straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 21 soci intervenuti aventi diritto di voto. Essa delibera a maggioranza semplice dei votanti.
L’Assemblea ratifica i risultati delle elezioni delle cariche sociali comunicate dal Presidente del seggio elettorale costituito con le modalità previste dal Regolamento dell’Associazione.
ART.17 – L’Assemblea:
esamina ed approva il consuntivo annuale dell’attività finanziaria e la relazione che lo accompagna, presentati dal Consiglio Esecutivo nonché il bilancio preventivo;
ratifica l’elezione dei componenti del Consiglio Esecutivo;
elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
indice il Congresso Nazionale e ne designa il Presidente;
ratifica l’accettazione dei nuovi Soci.
ART.18 – L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, per l’approvazione del consuntivo dell’anno precedente e del preventivo dell’anno in corso ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
ART.19 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua vece, dal Presidente Vice Presidente che chiamerà uno dei presenti a fungere da Segretario dell’Assemblea. Di ogni riunione dovrà essere redatto verbale, anche in forma elettronica con relativa stampa finale, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea e che dovrà essere trascritto sul “Libro Verbali Assemblee”.
- IL CONSIGLIO ESECUTIVO
ART.20 – Il Consiglio Esecutivo è composto da:
Past President;
Presidente;
Vice Presidente;
Segretario;
Tesoriere;
Quattro Consiglieri.
I Soci presentano la loro candidatura per le singole cariche per iscritto al Consiglio Esecutivo che ha indetto le elezioni entro il termine stabilito dal Regolamento dell’Associazione.
Il Consiglio Esecutivo dura in carica due anni ed ogni suo componente può essere rieletto consecutivamente una sola volta nella medesima carica.
Al Consiglio Esecutivo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non assegnati all’Assemblea essendogli demandate le più ampie facoltà per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione con i soli limiti imposti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.
Il Consiglio Esecutivo ha il compito di guidare ed amministrare l’Associazione e di promuovere ogni iniziativa volta allo sviluppo, alla crescita ed al conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Il Consiglio Esecutivo, ove ne ravvisi la necessità, può apportare modifiche al regolamento da far approvare in Assemblea per poter diventare esecutive.
Il Consiglio Esecutivo delibera l’ammontare delle quote associative annuali.
Le delibere del Consiglio Esecutivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.
Il Consiglio Esecutivo istituisce il Comitato Scientifico, ne definisce la composizione numerica e ne individua i componenti.
ART.21 – In caso di impedimento permanente o di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Esecutivo essi vengono sostituiti dai Soci che nella carica corrispondente hanno ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti.
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.22 – Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio Esecutivo e dai Coordinatori Regionali.
I Coordinatori Regionali sono nominati dal Consiglio Esecutivo, uno per ogni regione o gruppo di regioni (Macroregioni) definiti dallo stesso Consiglio Esecutivo.
I Coordinatori Regionali svolgono funzioni organizzative e di controllo secondo le direttive emanate dal Consiglio Esecutivo ed hanno il precipuo compito di organizzare riunioni scientifiche, di favorire l’iscrizione di nuovi Soci, di rapportarsi con le Autorità e le Istituzioni delle Regioni e/o Macroregioni, in rappresentanza dell’Associazione.
L’incarico di Coordinatore Regionale ha la durata del Consiglio Esecutivo che lo nomina.
I Soci sia ordinari che onorari presentano la loro candidatura per le singole cariche per iscritto al Consiglio Esecutivo secondo quanto previsto dal Regolamento Associativo.
Il Consiglio Direttivo delibera l’istituzione di altri Comitati e ne definisce la loro composizione numerica.
I Soci devono presentare al Consiglio Esecutivo, la loro candidatura a Componenti dei Comitati secondo quanto previsto dal regolamento associativo.
E’ riservata al Consiglio Esecutivo la nomina dei Componenti dei Comitati che, a loro volta, eleggeranno i Presidenti.
I Comitati hanno la durata del Consiglio Direttivo che li ha istituiti.
IL PRESIDENTE
ART.23 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede le Assemblee societarie, il Consiglio Esecutivo ed il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle loro deliberazioni, adotta eventuali provvedimenti di urgenza ed esegue le decisioni del Consiglio Esecutivo e sottoscrive tutti gli atti dell’Associazione.
ART.24 - In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i suoi compiti sono svolti dal Vice Presidente
ART.25 - Per il disbrigo del lavoro di segreteria e per le attività più complesse o di indole editoriale ed organizzativa il Presidente può avvalersi dell’opera di collaboratori esterni le cui retribuzioni saranno deliberate dal Consiglio Esecutivo.
- IL SEGRETARIO
ART.26 Il Segretario tiene aggiornato l’Albo dei Soci, dirama gli avvisi delle riunioni delle Assemblee e dei Consigli Esecutivo e Direttivo; registra le presenze alle suddette riunioni e ne compila i verbali.
In caso di impedimento o di assenza temporanea del Segretario, ne assume le funzioni il Tesoriere, con gli stessi poteri ed attribuzioni del Segretario.
- IL TESORIERE
ART.27 - Il Tesoriere ha l’incarico di:
redigere il consuntivo ed il preventivo annuale dell’attività finanziaria dell’Associazione da presentare al Consiglio Esecutivo, che, dopo la relativa approvazione, li sottoporrà all’esame dell’Assemblea;
curare l’esazione delle quote e dei contributi sociali ordinari e straordinari e di quanto altro derivante all’Associazione in ragione della sua attività;
tenere la contabilità dell’Associazione, avvalendosi eventualmente anche di consulenti esterni;
tenere l’inventario aggiornato dei beni dell’Associazione.
In caso di impedimento o di assenza temporanea del Tesoriere ne assume le funzioni il Segretario, con gli stessi poteri ed attribuzioni del Tesoriere.
- IL CONSIGLIO DEI GARANTI
ART.28 - Il Consiglio dei Garanti è formato dai Past President dell’Associazione e del Comitato Scientifico ed agisce da organo consultivo per il Consiglio Esecutivo. E’ convocato dal Presidente dell’Associazione quando ritenuto opportuno oppure quando ne viene fatta richiesta da almeno uno dei componenti del Consiglio Esecutivo.
- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART.29 - Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea anche tra i non Soci, durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Esecutivo, epossono essere rieletti.
Non possono essere nominati Revisori dei conti coloro che fanno parte del Consiglio Direttivo.
ART.30 - Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere obbligatorio e non vincolante sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo, controlla la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione, cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea.
Il Collegio si raduna preferibilmente almeno due volte l’anno.
Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l’Assemblea sarà chiamata ad approvare il consuntivo ed il preventivo di ogni esercizio.
Di ogni riunione sarà redatto verbale, anche in forma elettronica con relativa stampa finale, che dovrà essere trascritto sul “Libro delle Riunioni del Collegio dei Revisori” tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso, nominato nell’ambito dello stesso Collegio.
- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 31 - Qualunque controversia di qualsiasi tipo che dovesse insorgere tra l’Assemblea ed il Consiglio Esecutivo ed uno o più Soci, o tra i Soci stessi, sarà risolta da tre Probiviri eletti dall’Assemblea che nomineranno al loro interno un Presidente.
I Probiviri possono essere scelti tra Soci durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Esecutivo e possono essere rieletti.
I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il Collegio dei Probiviri deciderà anche sulle sanzioni disciplinari che potranno consistere nella censura, nella sospensione transitoria o nella perdita della qualità di Socio.
Le decisioni del Collegio sono insindacabili.
- MODIFICHE DELLO STATUTO
ART. 32 - Le modifiche dello Statuto possono essere:
proposte dal Consiglio Esecutivo;
richieste al Presidente da almeno un quinto dei Soci con diritto di voto.
Il Consiglio Esecutivo le sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea ordinaria e/o straordinaria dei Soci.
L’Assemblea delibererà in prima convocazione con la presenza della metà dei soci più uno e con il voto favorevole della maggioranza semplice; in seconda convocazione con la presenza di almeno 21 soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza semplice.
- SCIOGLIMENTO
ART.33 - Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti e con il parere vincolante del Collegio dei Garanti.
ART.34 – L’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, si fa obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni senza scopo di lucro di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- NORME FINALI
ART.35 - Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento che ne disciplina l’attuazione, valgono le disposizioni di legge in materia di Associazione.
ART.36 - L’approvazione del presente Statuto annulla e sostituisce tutte le norme statutarie precedenti.
REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE UrOP APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DI JESOLO DEL 13/05/2011
- Art. 1 Oggetto del regolamento
Il presente regolamento integra le norme che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione degli Urologi dell’Ospedalità a gestione Privata (qui di seguito denominata UrOP) e dei suoi organi, i diritti e gli obblighi dei suoi componenti, secondo le disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia.
- Art.2 Norme di iscrizione e quote sociali
La domanda di ammissione all’Associazione deve essere compilata su apposito modulo reperibile sul sito www.urop.it ed inviata tramite il Tesoriere al Consiglio Esecutivo (C.E.) almeno 30 giorni prima del Congresso Nazionale.
La domanda deve essere supportata da almeno un Socio ordinario oppure Onorario.
Le domande di ammissione saranno esaminate dal Consiglio Esecutivo e, se approvate, presentate all’Assemblea Generale Ordinaria (AGO) dei Soci durante il Congresso Nazionale per la ratifica e previa eventuale esposizione dell’elenco degli aspiranti Soci. I nuovi soci acquisiscono diritto di voto l’anno successivo alla loro ammissione ratificata dall’Assemblea.
Le domande pervenute in ritardo verranno prese in considerazione per l’anno successivo.
Si acquista la definitiva qualifica di socio solo dopo l’avvenuto pagamento della quota associativa relativa all’anno di approvazione della richiesta da parte dell’AGO. L’importo di tali quote è stabilito dal CE. Il termine di scadenza per il rinnovo della quota sociale annuale è fissato alla fine del mese di marzo di ciascun anno ed in ogni caso il pagamento della quota sociale deve avvenire almeno trenta giorni prima della data di effettuazione dell’AGO, onde poter esercitare il diritto di voto. I soci morosi per più di tre anni, ancorché sollecitati, su insindacabile decisione del CE, potranno essere dichiarati decaduti.
La decadenza dalla qualifica di socio, anche derivata dall’applicazione dell’art.11 dello Statuto, comporta automaticamente la decadenza dalle eventuali cariche sociali rivestite.
- Art. 3 Assemblea dei Soci
3.1 Criteri generali
L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci (AGO) si tiene, di norma, nel corso della seduta amministrativa che ha luogo nel giorno del Congresso Nazionale ritenuto più idoneo dal CE. E’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed il suo svolgimento è regolato dall’art. 16 dello Statuto. Essa si svolge secondo un Ordine del Giorno (OdG) predisposto dal CE. Possono partecipare all’Assemblea Generale tutti i Soci, ma hanno diritto di voto solo i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. I Soci che presentano domanda di iscrizione alla Associazione non hanno diritto di voto nella Assemblea che dovrà ratificare la loro domanda di iscrizione. Il Tesoriere dell’Associazione deve approntare le liste, anche per via informatica, che possa favorire un’immediata identificazione dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. In caso di contestazione, il Socio è tenuto a provare, esibendone ricevuta, l’avvenuto pagamento della quota associativa. Dopo la seduta, il Segretario dell’Assemblea provvede alla stesura del verbale nei modi previsti dall’art. 19 dello Statuto.
3.2 Ordine del Giorno (OdG)
L’Ordine del giorno deve comprendere almeno i seguenti punti:
1. Relazione del Presidente
2. Relazione di bilancio e programmazione economica
3. Relazioni dei presidenti dei comitati sulle attività svolte
4. Ratifica dei nuovi soci su proposta del CE
5. Varie ed eventuali
- Art. 4 Elezione dei membri del Consiglio Esecutivo
4.1 Criteri generali
In occasione delle elezioni è necessario che nella sede elettorale siano predisposti appositi spazi, idonei per ubicazione ed estensione, che fungano da seggio elettorale e che siano facilmente identificabili e raggiungibili da parte dei Soci. Hanno diritto di voto tutti i soci che per poter essere ammessi al voto debbono essere in regola con il pagamento delle quote sociali per l’anno in corso e per gli anni arretrati ove dovute. Per ognuna delle cariche da eleggere ciascun votante potrà esprimere una sola preferenza. Nessun candidato può essere presente all’interno del seggio al di fuori del tempo strettamente richiesto per la sua espressione di voto.
Il CE stabilirà i giorni delle votazioni e l’orario di apertura e chiusura dei seggi, dandone tempestiva comunicazione ai Soci nella lettera di convocazione dell’Assemblea con all’ordine del giorno la ratifica dell’elezione dei membri del CE. Il seggio dovrà, in ogni caso, essere chiuso prima dell’inizio della suddetta Assemblea. Al termine dello scrutinio, il Presidente del seggio provvederà a redigere apposito verbale contenente le graduatorie finali e la graduatoria degli eletti e lo consegnerà al Presidente dell’Assemblea che ne darà lettura nel corso dell’Assemblea. Nel caso di parità di voti fra candidati per una medesima carica, che non ne consenta l’elezione, si seguirà la regola dell’anzianità d’iscrizione all’UrOP, se persiste parità si terrà conto dell’anzianità anagrafica ed in caso di ulteriore parità deciderà l’Assemblea con voto palese.
4.2 Modalità di presentazione delle Candidature
Il termine di presentazione delle candidature ad una determinata carica è fissato in almeno 60 giorni prima della data stabilita per l’Assemblea con all’ordine del giorno la ratifica della elezione dei membri del Consiglio Esecutivo. Non sono ammesse candidature a più di una carica da eleggere. E’ compito del Tesoriere provvedere, almeno entro 45 giorni dalla data fissata per le elezioni, alla pubblicazione sul sito web dell’Associazione dell’elenco contenente, per ogni carica sociale, le candidature pervenute in ordine alfabetico. Tale elenco va inoltre affisso presso il seggio elettorale.
4.3 Composizione del seggio elettorale
Il seggio elettorale è formato da un Presidente e da due scrutatori nominati dal CE. I suoi componenti sono scelti fra i non candidati a cariche sociali. Al Presidente del seggio spetta il compito di verificare la regolarità delle procedure elettive e di dirimere eventuali contestazioni o problematiche relative alle elezioni stesse (parità di voti, requisiti di eleggibilità o altro). Sarà inoltre incaricato di effettuare le operazioni di spoglio in pubblico.
4.4 Modalità di espressione del voto
Il voto è segreto e può essere espresso:
presentandosi al seggio elettorale
per posta
4.5 Modalità di voto per posta
A ciascun socio avente diritto al voto sarà inviata una scheda elettorale che consente di certificare il votante e raccogliere segretamente la sua espressione di voto. Le schede dovranno essere inviate all’indirizzo prestampato sulla documentazione di voto ricevuta entro i termini indicati, facendo fede il timbro postale.
Le schede pervenute, raccolte in un plico saranno consegnate al Presidente del seggio elettorale che, al termine delle votazioni, provvederà al loro scrutinio.
- Art. 5 Elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti
Le elezioni dei membri del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti saranno effettuate, mediante voto palese (per alzata di mano) espresso dai Soci durante l’AGO. Le candidature per le cariche in oggetto dovranno pervenire al CE almeno 30 giorni prima della data stabilita per l’Assemblea Generale con all’ordine del giorno la nomina del nuovo Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 6 Coordinatori Regionali e Membri dei Comitati
Tutti i Soci possono richiedere di far parte dei Coordinatori Regionali oppure dei Comitati organizzati nell’Associazione.
Il Consiglio Esecutivo eletto provvederà in un’apposita riunione alla nomina dei Coordinatori Regionali previsti e dei Membri dei Comitati il cui numero e la cui composizione potrà variare a seconda delle esigenze individuate dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall’art. 22 dello Statuto.
- Art. 7 Congresso Nazionale
7.1 Frequenza di svolgimento del Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale UrOP avrà cadenza annuale
7.2 Presidente e sede del Congresso Nazionale
Durante l’AGO annuale verrà decisa la sede ed il Presidente del Congresso Nazionale da celebrarsi dopo due anni per consentirne la preparazione con congruo anticipo. Tutti i soci aventi diritto di voto ed in regola con i doveri societari possono presentare candidatura per la presidenza del Congresso Nazionale indicando contestualmente la sede. Tale candidatura va presentata per iscritto al CE tramite il Presidente almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’AGO annuale. Sarà compito dell’AGO scegliere la sede ed il Presidente del Congresso Nazionale tra le candidature pervenute.
7.3 Struttura e temi del Congresso Nazionale
La strutturazione ed i temi del Congresso verranno concordati dal Presidente designato con il Comitato Scientifico e dovrà essere sottoposta all’approvazione del CE.
7.4 Attività sociali, allestimenti di aree espositive e premi speciali
Le attività sociali saranno proposte dal Presidente del congresso e dovranno ottenere l’approvazione del CE. Esse dovranno essere organizzate in modo da non essere di ostacolo alla partecipazione dei soci ai lavori congressuali; a tal fine si dovrà anche operare affinché le colazioni di lavoro siano tali da consentire il rispetto dell’orario dei lavori congressuali.
Nella sede congressuale si dovrà tenere conto della predisposizione di apposita ed adeguata area per l’eventuale esposizione di stand, apparecchiature e strumentario medico-chirurgico, per editoria scientifica e per presidi farmaceutici ed affini.
Il Comitato Scientifico, d’intesa con il Presidente del Congresso, e previa autorizzazione del CE potrà istituire dei premi speciali per i migliori contributi scientifici anche in funzione di proposte provenienti dagli sponsors. L’attribuzione dei premi speciali sarà curata dal Comitato Scientifico che, a sua discrezione, potrà istituire, un mese prima dello svolgimento del Congresso, una commissione ad hoc per la scelta dei vincitori.
7.5 Copertura economica
Tutte le attività scientifiche e sociali dovranno essere compatibili con la relativa copertura economica indicata nel bilancio di previsione.
- Art. 8 Rimborsi ed ospitalità
8.1 Rimborsi
Le riunioni degli organi sociali saranno effettuate di norma durante incontri istituzionali e non prevedono rimborsi se non in casi eccezionali decisi dal CE oppure dal Presidente.
8.2 Ospitalità
I Presidenti dei Congressi Nazionali, se necessario, possono usufruire di una somma, stabilita di volta in volta e autorizzata dal CE per invitare ospiti e/o personalità di prestigio, per la caratterizzazione del programma sociale e scientifico. Tali spese debbono essere obbligatoriamente documentate dal Presidente del Congresso al Consiglio Esecutivo
- Art. 9 Attività Varie
9.1 Il CE può assegnare borse di studio o premi, di cui dispone il finanziamento, su indicazione e/o sentito il parere del Comitato Scientifico, secondo modalità concorsuali stabilite di volta in volta.
9.2 Patrocinii
Il patrocinio UrOP viene concesso dal CE solo ad incontri scientifici di chiara levatura, sentito il parere del Comitato Scientifico. Le domande dovranno pervenire al CE almeno tre mesi prima della data della manifestazione. In casi di documentata urgenza il Presidente, oppure in sua assenza il Vice Presidente, potranno concedere il patrocinio, che verrà ratificato nella successiva riunione del CE. Il patrocinio non deve comportare alcun onere finanziario né alcuna obbligazione di qualsivoglia natura all’Associazione.
9.3 Videoteca dell’associazione
Il Comitato Scientifico si attiverà per organizzare una videoteca associativa. Essa raccoglierà i contributi di particolare interesse scientifico e didattico che i Soci potranno consultare previa richiesta al Presidente dello stesso Comitato Scientifico. I video saranno conferiti dai soci a titolo gratuito e l’associazione ne diventerà proprietaria, ma dovrà in tutte le occasioni di utilizzo citare gli Autori.
9.4 Elenco dei soci
E’ richiesto ai soci di tenere informato il Tesoriere degli eventuali cambiamenti dei dati anagrafici, di lavoro, telefonici e di indirizzo anche della email, autorizzando contestualmente l’associazione al loro trattamento per quanto concerne gli adempimenti relativi alla privacy.
9.5 Modalità di sostituzione dei soci nelle cariche sociali
In caso di dimissioni oppure di impossibilità a continuare il mandato da parte dei Soci che ricoprono le cariche del CE il mandato verrà completato dal socio classificato alle elezioni nazionali nella posizione immediatamente successiva. Nel caso in cui non vi fosse un socio nella posizione successiva il sostituto verrà nominato dal CE con decisione a maggioranza e voto doppio del Presidente in caso di parità. Nel caso di rinuncia o impossibilità permanente da parte del Coordinatore regionale o di un membro/del Presidente dei comitati le opportune sostituzioni saranno effettuate dal CE su proposta del Presidente.
9.6 Altre attività
Tutte le attività sopraindicate e/o non specificamente previste nei precedenti articoli, ma che impegnino in qualsiasi modo la Associazione, anche se promosse a livello territoriale, oltre alla preventiva compatibilità prevista dal precedente art. 7.5 dovranno essere espressamente autorizzate dal CE.
- Art. 10 Entrata in vigore
Il presente regolamento dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo sarà portato all’approvazione dell’Assemblea ed andrà in vigore immediatamente dopo questa approvazione.
Sarà compito del Consiglio Esecutivo apportare a questo regolamento le integrazioni/variazioni ritenute necessarie allo svolgimento delle attività sociali, con le modalità di cui all’art. 20 dello Statuto.

